secundum doctrinam latinorum 4. Iohannis Scoti
I.4.14. Post passionem Christi potuerunt cerimonialia veteris legis
|sine peccato observari.
Annotations
[Latin to Spanish Translation, Silvia Magnavacca, 10/1/24]:
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All:
Después de la Pasión de Cristo, los ritos de la Ley Vieja pudieron observarse sin pecado.
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[Interpretation and Commentary, Silvia Magnavacca, 10/1/24]:
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All:
In Ord.IV, d.3, q.4, n.13-20, e sulla base della continuità tra l'Antico e il Nuovo Testamente, Duns contesta gli argomenti sviluppati da Tommaso d'Aquino al riguardo in S. Th. I-II, q.103, a.4 c. Tommaso sostiene che le cerimonie o riti legali sono altrettante professioni di fede in cui si espleta il culto interiore. Del resto, quella che si fa coi gesti liturgici e quella che si porta a compimento con le parole sono la stessa professione di fede. Se, in una qualsiasi di esse, si professa qualcosa di falso, si pecca. Siccome i patriarchi precedettero Cristo, la fede va dichiarata con diverse formule o parole secondo il Nuovo Testamento. Così, per esempio, quando i patriarchi annunciavano che il Messia sarebbe nato, lo facevano al futuro; il cristiano invece lo deve fare coi verbi al passato. Pico sembra propendere per la posizione scotista.
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